Home
Settembre 2015 - Cosa fare per regolarizzare le fosse Imhoff PDF Stampa E-mail

Settembre 2015 - Cosa fare per regolarizzare le fosse Imhoff

 

In base alla normativa vigente tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Gli scarichi  in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto dei regolamenti e comunque subordinati al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune.

Il Comune è competente anche per il rilascio dell’autorizzazione agli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura (Imhoff)  per gli insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo e per gli scarichi civili e produttivi limitatamente a:

i.           insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all’uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine, bagni, latrine o lavastoviglie e dal lavaggio di indumenti a servizio delle persone residenti, anche in via temporanea nell’insediamento.

ii.          insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio dai quali provengono scarichi caratterizzati da parametri che rientrano nei limiti indicati nella Tabella 1 allegata alla L.R. 43/95 - In questo caso deve essere richiesta l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), ai sensi del Decreto 8 maggio 2015.

Per le fosse Imhoff  la domanda di autorizzazione va presentata al Comune (e per conoscenza anche al dipartimento provinciale dell’ARPAL) che provvede a comunicare risposta entro 90 giorni. La domanda va comunque presentata contestualmente alla richiesta di permesso di costruire il cui rilascio è comprensivo dell’autorizzazione.

Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico seguendo i  modelli allegati.

L’autorizzazione è valida per 4 anni ma un anno prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo.

Le fosse Imhoff sono autorizzabili in deroga nel caso di case sparse, nel caso in cui sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali a recapitare in fognatura comunale, o per i quali la distanza dal più vicino pozzetto fognario sia tale da rendere particolarmente gravoso e oneroso il convogliamento a fronte dei benefici ambientali ottenuti.

 

Gli scarichi degli insediamenti civili nei corsi d’acqua naturali ed artificiali sono autorizzabili, anche senza deroga, se la distanza tra il confine dell’insediamento stesso e l’asse della pubblica fognatura è superiore a 300 m o se la pubblica fognatura ha una quota superiore di 20 m rispetto a quella del terreno.

 

Non sono ammessi pozzi neri.

 

Si ricorda che il censimento va fatto indipendentemente dal possesso o meno di autorizzazione e che, se l'autorizzazione stessa non è stata rinnovata negli ultimi 4 anni, occorre obbligatoriamente ripresentare la pratica in Comune.

 

Al fine di fornire comunque un quadro completo di informazione ai cittadini si riportano anche le norme sanzionatorie vigenti:

§         Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza l’autorizzazione di cui all’art 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata è punito con la sanzione amministrativa da € 6.000,00 a € 60.000,00. Nel caso di edifici isolati adibiti ad uso abitativo da € 600,00 a € 3.000,00

§         Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nell’autorizzazione  è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 15.000,00

§         Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 è punito con la sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 30.000,00

§         Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell’arresto fino a due anni.

§         Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 152/06 è punito con l’arresto fino a tre anni.

Documenti allegati
FileDescrizione
Scarica questo file (schema_domanda_autorizzazione_definitiva.doc)schema_domanda_autorizzazione_definitiva.docScheda domanda autorizzazione definitiva
Scarica questo file (schema_domanda_autorizzazione_provvisoria.doc)schema_domanda_autorizzazione_provvisoria.docScheda domanda autorizzazione provvisoria
 
 

 

Portale Turistico

NEWS LAVORI PUBBLICI

CODICI UNIVOCI

SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

Webcam