Dicembre 2015 - Approvazione regolamento per la disciplina delle acque reflue |
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Dicembre 2015 - Approvazione regolamento per la disciplina delle acque reflue
Nella seduta del 16 dicembre 2015, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplinare delle acque reflue (Fognatura) Esso stabilisce le norme per l’immissione nei collettori della fognatura urbana del Comune di Celle Ligure di tutti gli scoli di materie fecali e di acque di qualsiasi natura provenienti da stabili di ogni specie situati nel territorio del Comune e prospicienti, anche solo in parte, vie e spazi pubblici percorsi da tali collettori. Esso stabilisce altresì le norme per lo smaltimento degli scarichi provenienti da stabili isolati o situati comunque in località non servite dalla pubblica fognatura. Esso si applica a tutta la rete fognaria del territorio comunale. Il regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall’inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia in esso espressamente indicato. Si vuole evidenziare quanto pecisato all'art.6 ovvero:
Lo scarico in rete fognaria è obbligatorio se la distanza tra il confine dell’insediamento stesso e l’asse della pubblica fognatura è inferiore a 300 metri e se la fognatura pubblica è situata a non più di 20 metri al di sopra della quota del terreno dell’insediamento, salvo deroga da concedere sulla base di comprovate ragioni tecniche.
Gli scarichi provenienti dalle fognature della classe A (Art.15,2 LR. 43/95), nonché gli insediamenti civili della classe C a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi, sono autorizzati allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del suolo, qualora sia provata la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale, l’eccessivo onere economico e siano rispettate le condizioni di cui all’art. 22 comma 2 lettera a della LR.43/95.
Nei suddetti casi l’istanza dovrà essere supportata da idonea documentazione atta a dimostrare dette condizioni.
Per gli insediamenti esistenti della classe A l’obbligo di allaccio alla pubblica fognatura sussiste (ai sensi dell’Art.23 della LR.38/82) qualora la distanza tra il confine dell’insediamento e la pubblica fognatura sia inferiore a 150 metri o se la fognatura pubblica è situata a non più di 15 m al di sopra della quota del terreno dell’insediamento.
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