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Marzo 2017 - nuovo metodo di calcolo della raccolta differenziata (a valere sui dati 2017) PDF Stampa E-mail

Marzo 2017 - nuovo metodo di calcolo della raccolta differenziata (a valere sui dati 2017)

La Regione Liguria con DGR n° 151 del 24.02.2017  ha approvato l'aggiornamento del metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che dovrà essere utilizzato nel 2018 sui dati della raccolta 2017.
Le principali modifiche rispetto all'attuale metodo di calcolo sono finalizzate a verificare il progressivo andamento del dato % di raccolta differenziata.

Raccolta multimateriale
Con il termine raccolta multimateriale, o combinata, si intende la raccolta congiunta delle seguenti frazioni merceologiche in un unico contenitore:
• plastica-metallo (incluse lattine);
• vetro-metallo (incluse lattine);
• vetro-plastica-metallo (incluse lattine).
(viene soppressa la combinazione comprendente anche la carta)
I quantitativi inviati a recupero di tali frazioni, raccolte nelle suddette combinazioni, saranno computati integralmente nella raccolta differenziata (mentre attualmente si scorpora la quota di scarto).

Autocompostaggio (c.d. compostaggio domestico)
Qualora il Comune abbia disciplinato la pratica dell’autocompostaggio con uno specifico provvedimento che preveda una riduzione del prelievo fiscale per i cittadini che effettuano tale operazione con mezzi idonei (utilizzo compostiera, fosse o cumuli), l’istituzione di un Albo Compostatori ed un sistema controlli non inferiore su base annua al 15% degli iscritti all’Albo Compostatori, i rifiuti oggetto di compostaggio domestico sono considerati come una frazione raccolta in modo differenziato e possono essere computati ai fini del calcolo della raccolta differenziata (attualmente è stabilito l'obbligo di controllo ma non definitivo un numero minimo né sono definiti i contenuti dell'Albo Compostatori).
Nell’Albo Compostatori dovranno essere riportati come dati minimi:
• le modalità con cui si effettua il compostaggio domestico (compostiera, fossa o cumulo);
• l’ubicazione della compostiera, fossa o cumulo;
• la volumetria della compostiera (nel caso di fosse e cumuli e in mancanza di dati comprovati sul volume delle compostiere si potrà registrare un volume standard pari a 0,3 mc per ogni utenza);
• il numero di abitanti serviti.
Per quanto riguarda il peso di materiale compostato imputabile al Comune, non sarà più correlato al numero di utenze che effettuano il compostaggio ma verrà riferito al volume complessivo in mc delle compostiere registrate all'Albo, considerato un peso specifico del materiale pari a 500 kg/mc e stimando una media di 4 svuotamenti annui.
L’Osservatorio regionale sui rifiuti provvederà a controlli a campione circa le modalità di registrazione e controllo implementate dal comune sulle corrette pratiche di compostaggio domestico.  

Inerti da costruzioni e demolizioni
Possono essere conteggiati nella differenziata fino al quantitativo annuo massimo di 15 Kg pro capite purché soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti: 
• essere prodotti in ambito domestico e provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione;
• essere conferiti alle isole ecologiche comunali, o impianti dedicati al recupero di materiali inerti convenzionati con il Comune
• rientrare nel regime di tassazione previsto per i rifiuti urbani (TARI).

Altre tipologie di rifiuti
Qualora il centro comunale raccolga rifiuti classificati con codice CER non appartenenti alle categorie 20 e 15, ma riportati nel DM 08/04/2008 e s.m.i., questi potranno essere computati nelle raccolte differenziate se sono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:
• sono ricompresi nell’elenco dell'allegato 2 alla DGR 151/2017;
• non sono rifiuti speciali;
• derivano da una raccolta dedicata separata da altri rifiuti;
• rientrano nel regime di tassazione previsto per i rifiuti urbani (TARI). 

Frazioni “neutre”
Non verranno più computati né nel totale dei rifiuti prodotti né nella quantità raccolta in modo differenziato:
• i rifiuti cimiteriali intesi come materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione e inumazione;
• i rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua;
• i rifiuti prodotti a seguito di eventi precipitativi intensi o meteo marini eccezionali; La produzione anomala di rifiuti prodotti a seguito di eventi precipitativi intensi o meteo marini eccezionali, classificati alternativamente con i CER 200301 oppure 200303 oppure 200399 oppure 200307, deve essere correlata al verificarsi dell’evento e la relativa gestione straordinaria deve essere regolamentata da atti contingibili ed urgenti ai sensi dell’art.191 del D.Lgs.152/2006, ovvero da atti emanati in attuazione della L. 225/1992 anche da parte di commissari delegati.
Potranno  essere considerate frazioni “neutre" altre tipologie di rifiuti prodotte in situazioni emergenziali, in relazione a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, motivate e documentabili, di gestione di rifiuti prodotti in condizioni di emergenza, da valutare caso per caso.

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