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Comune di Celle Ligure

IMU

Servizio Attivo

Servizio on line per il calcolo dell'Imposta Municipale Unica (IMU).

Calcola la tua tariffa

L'imposta municipale Unica (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di Bilancio 2020).

Dall’anno 2020 la TASI non è dovuta perché è stata soppressa con Legge n.160/2019 art. 1 c. 738.

Il presupposto della nuova IMU è il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso (ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli, anche incolti, se non esclusi da specifici provvedimenti normativi o ministeriali, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale o assimilati.

Importante: per Celle Ligure i terreni agricoli e incolti sono esenti dall'IMU

Quanto costa

Aliquote Nuova IMU 2024 vigenti dal 1° gennaio 2024

Aliquota Immobile
0.45% Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1 A/8 e a/9 nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 
0.91%

Limitatamente alle abitazioni:

  • Locate a condizione che il locatario sia ivi residente
  • Concesse in comodato gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta entro il primo grado o collaterali entro il secondo grado che vi abbiano acquisito la residenza, adibendole ad abitazione principale
  • Possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritte all’AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d’uso
1.11%

Immobili diversi dalle abitazioni e abitazioni tenute a disposizione non locate

1.06%

Immobili iscritti nella categoria catastale D (esclusa cat. D10) 

0.10%

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Esenti  Terreni Agricoli

 

Detrazioni

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica, altresì, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 61, non assimilati all’abitazione principale ex art.7, lett.c) del regolamento IMU.

Assimilazioni

Sono assimilate all’abitazione principali e come tali escluse dall’IMU:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. i fabbricati di civile abitazione riconducibili alla definizione di alloggio sociale di cui al D.M. del 2008, regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale, appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
  4. la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice, al genitore affidatario dei figli, minorenni o maggiorenni e non economicamente autosufficienti. L’assimilazione opera a condizione che sull’immobile assegnato almeno uno dei coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

È equiparata all’abitazione principale, altresì, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare previa trasmissione di apposita dichiarazione. 

A chi è rivolto

Sono soggetti passivi i possessori di immobili, intendendosi:

  • il proprietario;
  • il titolare del diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • il genitore assegnatario della casa familiare in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, purchè titolare del diritto di abitazione sull’immobile assegnato a seguito di provvedimento del giudice;
  • il concessionario nella concessione di aree demaniali;
  • il locatario nel leasing, anche per immobili da costruire o in corso di costruzione, a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata. Con la risoluzione anticipata del contratto la soggettività passiva IMU torna in capo alla società di leasing a prescindere dall'avvenuta o meno riconsegna del bene;
  • l'amministratore del bene per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (contratti di multiproprietà ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D. Lgs. n. 206/2005), nonché l'amministratore di condominio per conto di tutti i condomini per gli immobili del condominio autonomamente censiti;
  • il curatore fallimentare nel caso di fallimento e il commissario liquidatore nel caso di liquidazione coatta amministrativa sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso anche per le esenzioni o le agevolazioni d’imposta. 

Come fare

Modalità di calcolo: verificare il dovuto tramite l'applicazione collegata

Cosa serve

Il versamento dell’IMU cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Celle Ligure è effettuato tramite Modello F24 pagabile presso qualsiasi sportello bancario od ufficio postale o tramite internet mediante servizio di pagamento F24 online per i titolari di conti correnti bancari e postali con servizio attivo, avendo cura di trascrivere correttamente il CODICE ENTE C443 specifico per il Comune di Celle Ligure e il codice tributo corretto tra i seguenti:

codice immobile
3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3914 terreni (destinatario il Comune)
3916

aree fabbricabili (destinatario il Comune)

3918

altri fabbricati (destinatario il Comune)

3925

immobili Categoria D Stato (destinatario lo Stato) 

3930

immobili Categoria D incremento Comune (destinatario il Comune)

L’Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. L'arrotondamento all'unità va effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Per il calcolo è messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune uno strumento che effettua in automatico il calcolo delle rate e degli importi riportati poi nel modello F24.

Cosa si ottiene

Versamento degli importi riscossi

Tempi e scadenze

17
06/24

Prima rata (acconto) o data unica: la scadenza del 16 Giugno è posticipata al primo giorno lavorativo utile, quindi 17 giugno 2024

16
12/24

Seconda rata (saldo): 16 dicembre 2024

Contatti

Entrate Tributarie e Tariffarie: IMU

Tel: +39 019 9980 213

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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